Gli agricoltori che producono prodotti biologici compiono ogni giorno una scelta che non è unicamente ideologica; la loro è una pratica quotidiana e sapiente, fatta di attenzioni continue e, nel concreto, costi più alti.
Chi coltiva e produce biologico deve sottostare a un sistema di vincoli severissimi e stringenti, in cambio di una certificazione che, sul mercato, dovrebbe valere qualcosa o, quantomeno, ripagare gli agricoltori virtuosi.
Il decreto ministeriale del 18 luglio 2024, n. 323651, entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno, intende rafforzare la credibilità del settore dei produttori biologici. Questi ultimi, però, vedono unicamente la volontà di inasprire delle regole già molto severe.
Il problema della deriva: una realtà agronomica che la norma ignora
Immaginiamo degli scenari concreti, oltre i decreti. Un agricoltore sta coltivando i suoi ortaggi in campo. Gli organismi di controllo effettuano dei campioni su delle foglie; attraverso le analisi sono rilevate delle tracce di principio attivo non consentite nella produzione del biologico – come un fungicida sistemico o un piretroide sintetico.
Da qui l’organismo di controllo apre un procedimento di non conformità, senza porsi troppe domande.
E se quel principio attivo non fosse mai entrato nell’azienda biologica, per mano del nostro agricoltore?
Oggi, grazie a vari studi dell’EFSA e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sappiamo che la deriva aerea dei fitofarmaci è un problema reale ed è un fenomeno agronomico documentato e misurato.
Le evidenze affermano che le dispersioni possono verificarsi fino a centinaia di metri in condizionidi vento moderato; superano il chilometro per irrorazioni aeree o in condizioni atmosferiche particolari.
In zone ad agricoltura mista – dove agricoltura convenzionale e biologica si alternano nello stesso territorio, situazione più che comune e abituale in Italia – la contaminazione crociata è la norma.
Un agronomo che visita un’azienda e osserva lo stato della coltura, le eventuali sintomatologie fitosanitarie, i registri dei trattamenti e le condizioni del suolo è spesso in grado di distinguere con ragionevole certezza un trattamento intenzionale da un residuo di deriva. La norma non prevede questo tipo di valutazione tecnica. Prevede, invece, che sia l’agricoltore a dover dimostrare la propria innocenza.
L’inversione dell’onere della prova: che s’intende e cosa implica?
L’agricoltore al quale viene notificata la presenza di una sostanza non consentita nel campione utilizzato per l’analisi delle proprie produzioni biologiche deve provare che non è stato lui ad utilizzarla direttamente; quanto affermato si definisce “inversione dell’onere della prova”. L’agricoltore, dunque, dovrà dimostrare la deriva del fitofarmaco riscontrato all’interno delle analisi.
Agli occhi di un agronomo, però, risulta facile evidenziare se la traccia riscontrata sia una stata data dall’uso diretto di un fitofarmaco o dalla deriva dello stesso o dalla contaminazione ambientale diffusa.
La sostanza ha prodotto effetti sulla coltura? C’è evidenza di un’azione agronomica? Se il principio attivo trovato è un erbicida e la coltura non mostra alcun segno di stress da erbicida, se è un fungicida e non vi è alcun apparente miglioramento sanitario rispetto alle colture limitrofe non trattate, la spiegazione più parsimoniosa è la deriva o la contaminazione ambientale diffusa.
Tutto ciò è assente dalla logica del decreto; la norma tratta la presenza di una molecola come prova sufficiente di una violazione, lasciando all’operatore il compito di smontare un’imputazione già formulata.
Il fermo cautelativo
Il prodotto, ritenuto non conforme dalle analisi, è immediatamente bloccato – e reso inagibile alla commercializzazione. Per chi lavora i prodotti freschi questo provvedimento ha una portata devastante. In attesa dell’esito del procedimento — quaranta giorni, prorogabili per altri quaranta — il prodotto non può essere venduto come biologico.
Ottanta giorni non sono unicamente “troppi”; sono, difatti, un’eternità per una cassetta di zucchine, per un lotto di fragole in piena stagione – ma anche per i prodotti caratterizzati da una shelf-life più lunga, come le patate o le mele. Quest’attesa può danneggiare fortemente gli agricoltori comportando il deprezzamento completo della merce, la perdita dei contratti con gli acquirenti, il danno di immagine presso la distribuzione. Questa è una sinergia di effetti collaterali senza scampo, che spaventa qualsiasi coltivatore.
Un’azienda biologica che opera nella GDO con contratti di fornitura stagionale può vedere compromesso l’intero raccolto annuale per un sospetto che, alla fine, potrebbe rivelarsi infondato.
Nessun risarcimento è previsto in caso di esito favorevole all’operatore. Il danno rimane.
L’Italia è più severa di Bruxelles: il confronto con il quadro europeo
Nel panorama normativo, il Regolamento (UE) 2018/848 costituisce il riferimento comunitario per la produzione biologica; questo prevede un sistema di gestione delle non conformità basato su criteri di proporzionalità e gradualità. La classificazione delle infrazioni distingue tra non conformità minori, gravi e critiche, con misure conseguenti che tengono conto della reiterazione, dell’intenzionalità e dell’effettivo impatto sulla produzione.
Il decreto italiano, entrato in vigore recentemente, recepisce e integra quanto avanzato dall’Unione Europea attraverso il D.lgs. 148/2023; tuttavia, quest’ultimo pone misure molto più rigide e stringenti ai coltivatori italiani. I criteri dell’articolo 8 risultano più restrittivi rispetto a quanto richiesto da Bruxelles, con il risultato che un operatore biologico italiano che commette la medesima infrazione di un collega francese o tedesco rischia conseguenze significativamente più pesanti.
Il rigore è necessario, certo, ma la complessità della legge è data anche dal margine interpretativo ampio che pare fornire. Infatti, la presenza di un articolato numero di misure minime obbligatorie e un ventaglio di misure aggiuntive, fa già intuire che ci saranno risposte difformi alle medesime difformità. In poche parole, due operatori con la stessa non conformità, controllati da due enti diversi, potrebbero ricevere sanzioni radicalmente differenti.
Un settore a rischio: chi tutela i produttori italiani?
In queste ore molti agricoltori e produttori biologici si stanno chiedendo se il gioco valga ancora la candela. Un sistema di controllo percepito come trappola, anziché come garanzia, spinge gli operatori a una semplice valutazione costi-benefici: vale ancora la pena restare certificati? Per un’azienda medio-piccola, la risposta potrebbe diventare no. Molti operatori della filiera delbiologico potrebbero protendere verso la decertificazione volontaria, fenomeno già osservabile in alcune zone del nostro paese.
Oltre circa 90.000 operatori certificati, oltre 2,2 milioni di ettari convertiti: sono questi i numeri del comparto biologico italiano, caratterizzato da una delle superfici biologiche più estese d’Europa, è a rischio. Costruitosi in più di vent’anni, grazie alla sinergia tra incentivi e mercato in crescita, vede il materializzarsi del proprio tracollo a causa del sistema di certificazione.
Una norma, nata per proteggere il marchio del biologico, rischia di incatenarlo, allontanando proprio chi compone l’ecosistema dei produttori virtuosi italiani. Sarebbe utile che chi ha scritto questo decreto passasse qualche giornata in campagna, prima di firmarne il prossimo.

